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[1]Mediante Regio decreto da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanate norme aventi forza di legge, per coordinare, apportandovi tutte le modificazioni ritenute necessarie, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, con quelle della presente legge e dei Regi decreti-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, e 2 dicembre 1928, n. 3179.
[2]Potranno, con lo stesso decreto, essere stabilite penalita' non superiori a L. 300.
[3]Con le stesse modalita' saranno emanate le norme per la tenuta dello schedario presso gli uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico e presso la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
