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[1]Gli atti di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, qualora non diano luogo alla contemporanea costituzione di privilegio, sono soggetti alla tassa di L. La tassa e' di L. 10 se trattisi di motocicli.
[2]La tassa e' ridotta a L. 15 per gli autoveicoli e a L. 5 per i motocicli, quando gli atti ad essa soggetti si riferiscano a trasferimenti di proprieta' successivi ad un primo, gia' assoggettato al pagamento della tassa fissa di L. 25, per gli autoveicoli, e di L. 10 per i motocicli e debitamente annotato nel Pubblico Registro Automobilistico.
[3]Dette tasse sostituiscono quella di registro stabilita dall'art. 13, quarto capoverso, del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814.
[4]Le tasse suindicate, qualora il trasferimento si effettui mediante scrittura privata, sono pagate con l'applicazione di marche da bollo a tassa fissa per l'importo corrispondente da annullarsi nei modi previsti nell'articolo precedente.
[5]Se il trasferimento risulti da atto pubblico, le tasse suindicate sono pagate nella forma ordinaria delle tasse di registro.
[6]Gli atti sopra indicati devono redigersi su carta da bollo da centesimi 50 e quando risultino da scrittura privata sono esenti dalla formalita' della registrazione.
[7]Se il trasferimento deriva da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto e' supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, redatta su carta da bollo da centesimi 50 e soggetta alla tassa di bollo nella misura e con le modalita' stabilite dal presente articolo per i trasferimenti effettuati con scritture private.
[8]Le tasse suddette non escludono, quando sia dovuta, la tassa sugli scambi commerciali.
Testo in vigore dal 16 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
