Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1969 al 1 luglio 1971. 202 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano fra quelli previsti dall'art. 1 o non sono classificabili, per la loro minima importanza, ai sensi dell'art. 3, l'Azienda provvede mediamente capitolati e convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalita' di esecuzione, avuto riguardo alla qualita', durata ed intensita' delle prestazioni richieste. I capitolati di cui al precedente comma sono approvati con decreto del Ministri per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; le convenzioni sono approvate dalle autorita' ferroviarie competenti, secondo i limiti finanziari stabiliti dalle disposizioni in vigore. Quando tali servizi abbiano carattere continuativo e permanente e comportino un corrispettivo non inferiore ai cinquantadue centesimi della retribuzione tabellare minima prevista per gli assuntori, i rispettivi incaricati sono parificati ai lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro subordinato ai soli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, i servizi prestati dagli incaricati si intendono resi con carattere continuativo e permanente quando essi siano svolti in forza di convenzioni relative a un periodo di tempo non inferiore ad un anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art26 · fonte del testo
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