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Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le ore 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  • a)nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;
  • b)nella localita' di abituale dimora anche se questa e' distante piu' di 15 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;
  • c)nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione e' svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);
  • d)nelle localita' distanti meno di 8 chilometri dallo edificio in cui ha sede l'ufficio collegate con questo da regolari servizi di linea;
  • e)nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art2 · fonte del testo

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