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Il trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 4 compete anche al personale della Regia marina imbarcata su Regie navi dal giorno della partenza per l'Albania a quello di rientro in uno dei porti del Regno. Durante lo stesso periodo non competono al personale stesso gli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI. n. 1156, ne' l'aggio previsto dal decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
