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Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze ed, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, saranno emanate, ai sensi del. l'art. 1 della legge 31 gennaio l926-IV, n. 100, le disposizioni per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
