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[1]Al personale comandato a prestar servizio presso l'intendenza o le basi, dislocate nel Regno, delle Forze armate inviate in Albania, sara' corrisposta un'indennita' giornaliera pari all'indennita' di marcia per i primi 30 giorni di tale servizio e, per il tempo successivo, pari a meta' della detta indennita'. Il medesimo trattamento compete al personale del Battaglione San Marco dal giorno della partenza dalla propria sede, per tutto il periodo di permanenza nella sede di concentramento, fino alla data di imbarco per l'Albania.
[2]Il trattamento di cui sopra non e' dovuto al personale gia' residente nelle sedi dell'intendenza o delle basi in parola, e cessera' di essere corrisposto al personale che vi venisse trasferito a datare dal giorno successivo a quello in cui gli viene notificato il provvedimento, dal quale ultimo giorno decorreranno le otto giornate di indennita' di soggiorno dovute ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
