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[1]Il trattamento economico previsto dalla presente legge spetta anche al personale della Regia marina imbarcato facente parte dei ruoli delle forze da sbarco o ad esse aggregato; ivi compreso il personale delle imbarcazioni con le quali si e' proceduto alle operazioni di sbarco ed il personale dei reparti spiaggia o ad esso aggregato. Il trattamento medesimo e' dovuto a partire dal giorno dello sbarco e cessa il giorno successivo a quello di rientro a bordo.
[2]Lo stesso trattamento spetta altresi' al personale della Regia aeronautica che, pur non essendosi trasferito in Albania, abbia partecipato a particolari missioni di volo sul territorio albanese.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
