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[1]La razione viveri e' corrisposta in natura.
[2]Quando debba necessariamente essere corrisposta in contanti, la misura relativa sara' fissata dal comandante piu' elevato in grado residente nella localita' dove agisce il reparto, in relazione al costo dei generi sul mercato locale. La relativa determinazione sara' ratificata, al piu' presto, dal Ministro o dai Ministri Militari interessati, di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
