Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento puo' essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari