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Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purche' non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico. Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle (disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'. Ai Vedovi che abbiano una o piu' figlie nubili maggiorenni con essi conviventi' ed a carico, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art4 · fonte del testo

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