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Gli stipendi ed accessori al personale di ruolo in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari all'estero sono liquidati in lire italiane. E' consentito tuttavia, che, su domanda degli interessati gli stipendi stessi siano trasferiti all'estero, nella stessa valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art25 · fonte del testo

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