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L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato puo' essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per gli affari esteri. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile ai titolari di rappresentanze diplomatiche.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art20 · fonte del testo

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