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Il personale di cui all'articolo 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale e ha diritto:

  • a)al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste, per le missioni all'estero;
  • b)al trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in qualita' di addetti ad enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennita'.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-08;642~art7 · fonte del testo

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