Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E' fatto obbligo alle Amministrazioni militari di ricuperare e versare in entrata del Tesoro le somme a suo tempo depositate dalle ditte ed organizzazioni di cui all'art. 1, a titolo di garanzia presso gli uffici del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione, o presso istituti bancari; per le spese relative al viaggio di rimpatrio dei lavoratori sino al luogo di residenza, a norma dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese private.

Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari