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[1]Per le missioni dalle Colonie o dai Possedimenti in Albania compete dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso in aggiunta al trattamento economico di provenienza, ridotto a meta', l'indennita' giornaliera di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente legge.
[2]Qualora la missione in Albania si protraesse oltre i 30 giorni, si perdera' il diritto al trattamento economico della localita' di provenienza e sara' mantenuto il solo trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge.
[3]Per le missioni effettuate dall'Albania all'estero, in aggiunta al trattamento normale spettante per le missioni all'estero, viene corrisposta limitatamente ai primi 30 giorni l'indennita' di cui all'art. 1, comma 1° della presente legge, ridotta ad un terzo.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
