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[1]Per le missioni effettuate dall'Albania in Italia, nelle Colonie o nei Possedimenti italiani compete, in aggiunta ai due terzi del trattamento economico di cui all'art. 1 della presente legge la diaria di missione rispettivamente vigente per l'Italia, per le Colonie o per i Possedimenti.
[2]Qualora la missione nella localita' di arrivo si protraesse oltre i 30 giorni, si perde il diritto al trattamento economico di cui all'art. 1 della presente legge e sara' mantenuto il solo trattamento previsto per l'Italia per le Colonie o per i Possedimenti dopo il primo mese di missione.
[3]Per le missioni da una sede ad altra dell'Albania compiute dal personale ivi destinato, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno, ma la misura dell'indennita' e' ridotta alla meta', fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
