Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al personale civile di ruolo inviato in missione dall'Italia in Albania, compete dal giorno dell'arrivo fino a quello della partenza incluso, l'indennita' giornaliera di cui al comma 1° dell'art. 1 della presente legge maggiorata di L. 10 al giorno per il primo mese.
[2]Tale indennita' non e' cumulabile con alcuna delle indennita' od assegni previsti dalla presente legge e sara' ridotta di un quinto quando detto personale fruisca di alloggio gratuito fornitogli dall'Amministrazione.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
