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[1]Ai maestri elementari di ruolo, in aggiunta al trattamento fisso in Italia in base alle categorie di appartenenza sara' corrisposta la indennita' giornaliera prevista dall'art. 1 nella misura seguente:
[2]l'indennita' del grado 11° per gli insegnanti con anzianita' di servizio pari o superiore ai 15 anni;
[3]quella del grado 12° per gli insegnanti con anzianita' di servizio inferiore ai 15 anni.
[4]Al personale insegnante supplente e provvisorio sara' corrisposta una retribuzione in luogo di stipendio, di L. 9100 annue lorde per il personale addetto alle scuole medie e di L. 6800 per quello addetto alle scuole elementari.
[5]Inoltre, al personale di cui al comma precedente, sara' attribuita l'indennita' di cui all'art. 1 della presente legge nella misura prevista per il grado 10° agli incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie superiori; del grado 11° per gli incaricati nelle scuole medie inferiori e del grado 12° per gli addetti alle scuole elementari.
[6]Agli incaricati della direzione delle scuole sara' corrisposto il compenso annuo seguente:
[7]Scuola media completa (inf. e sup.).... L. 4.800 » » inferiore.......... » 3.600 » elementare di oltre 10 classi... » 3.000 » » di almeno 5 classi... » 2.400 » » con meno di 5 classi.. » 1.200
[8]Le ore di insegnamento conferito per incarico e quelle straordinarie oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite nelle misure e con le modalita' previste ai punti 3° e 4° della tabella B annessa al R. decreto 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
