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Qualora per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative. Il saldo eventualmente da versare puo' essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 7. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art17 · fonte del testo

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