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[1]Gli ufficiali generali ed i colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, all'atto del collocamento in ausiliaria, o a riposo liquideranno la pensione con le norme ordinarie sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio. Tale media sara' aumentata di una quota della media sulle indennita' di volo percepite durante l'ultimo triennio di servizio immediatamente precedente alla data di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, pari a due terzi per gli ufficiali generali ed alla meta' per i colonnelli, in conformita' di quanto stabilisce l'art. 6 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 novembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
