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[1]La differenza fra il trattamento di cui all'art. 5 e quanto corrisposto ai marittimi ai sensi dell'art. 6 e' accantonato dall'armatore in conti individuali intestati ai marittimi stessi.

[2]Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.

[3]In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un'assegno pari al 55 per cento di quanto indicato all'art. 5 se si tratti di singole persone, al 65 per cento di detto ammontare se si tratti di famiglie fino a 3 figli tutti di eta' inferiore a 18 anni, o pari al 75 per cento dell'ammontare stesso se si tratti di famiglie composte di piu' di tre figli di eta' inferiore a 18 anni.

[4]Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno, pari al 55 per cento dell'ammontare indicato all'art. 5, e' corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

[5]I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge.

[6]Il versamento del saldo dei conti individuali e' effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 6 luglio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art7 · fonte del testo

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