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[1]Per i marittimi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 gli armatori devono:

[2]1° provvedere al loro mantenimento in conformita' delle istruzioni che saranno inviate ai consoli dal Ministro per le comunicazioni e che sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle viveri contrattuali;

[3]2° corrispondere quote di quanto loro spetta in conformita' dell'art. 5 in misura pari al 15 per cento per i componenti dello stato maggiore e al 20 per cento per i componenti della bassa forza.

[4]Per i marittimi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, gli armatori sono tenuti agli adempimenti di cui al n. 2° e, ove non sia possibile la rimessa degli assegni, l'ammontare dovuto sara' accantonato in conti individuali intestati ai singoli marittimi.

[5]Resta fermo l'obbligo per gli armatori, e per i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, della corresponsione dei contributi per le assicurazioni sociali di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272 e di quelli dovuti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art6 · fonte del testo

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