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Agli allievi di cui al precedente art. 1 e' attribuita una indennita' giornaliera pari a quella prevista per gli allievi della Accademia della guardia di finanza. L'indennita', da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non e' dovuta per i corsi che si ripetono e sara' mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina. Le quote relative, agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Testo in vigore dal 13 novembre 1950 al 31 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-10-10;877~art2 · fonte del testo

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