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Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita una indennita' giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, mentre ne sara' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1949 al 31 ottobre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1580~art1 · fonte del testo

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