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L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli interi per i primi dieci giorni e ridotti alla meta', per un periodo successivo, che non puo' in ogni caso superare i cinquanta giorni. All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresi', il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico-consolare nonche' lo assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art9 · fonte del testo

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