Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennita' di sistemazione secondo le norme stabilite dall'art. 18 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo le seguenti modifiche:

  • 1)al comma sesto dell'art. 18, alle parole "a prestare servizio al Ministero, ovvero collocati a disposizione" sono sostituite le altre "a prestare servizio in Italia o che comunque cessino dall'incarico all'estero";
  • 2)al comma ottavo dello stesso art. 18, alle parole "Il Ministero degli affari esteri" sono sostituite le altre "il Ministero della difesa".

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari