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Della Commissione prevista dall'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, fa parte un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato quando si discutano questioni concernenti gli assegni negli Stati ove siano istituite sedi di addetti militari.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art32 · fonte del testo

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