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Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali, puo' essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge. Il godimento di tale assegno e' soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art27 · fonte del testo

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