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Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, di intesa con quello del tesoro, puo' assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri). Al personale di cui al precedente comma viene attribuito il medesimo trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art24 · fonte del testo

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