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Agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina imbarcati su Regie navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale Italiana competono, in aggiunta al normale trattamento di bordo nel Regno, la meta' dell'indennita' o soprassoldo coloniale e i due terzi dell'indennita' o soprassoldo di disagiata residenza dovuti ai loro pari grado a terra a termini del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281.
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
