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[1]Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennita' dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto dell'art. 20 del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1500, e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.
[2]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Fedele - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
