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Le disposizioni dell'art. 27 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1500, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, numero 1094, sono applicabili, sempreche' non sia piu' favorevole l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel precitato R. decreto 13 agosto 1926, n. 1500, anche ai maestri elementari delle nuove Provincie, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utili pel conseguimento di pensione o indennita', secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 13 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
