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Agli ufficiali delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio, in dipendenza della guerra 1915-18, che, pur avendo, all'atto della nomina ad ufficiale, acquistato diritto a pensione od avendola gia' liquidata, ottennero tale nomina prima di aver raggiunto il grado di maresciallo maggiore, la pensione sara' liquidata sulla base degli assegni dovuti al grado di sottufficiale che essi avrebbero potuto conseguire, in via di normale avanzamento, fino alla data del collocamento in congedo da ufficiale.

Testo in vigore dal 13 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1124~art1 · fonte del testo

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