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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]La pensione spettante al personale di truppa della R. guardia di finanza ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 427, e' liquidata in ragione dell'ammontare del rispettivo soldo fissato nella tabella A annessa alla detta legge, esclusi i soprassoldi annui stabiliti nella tabella stessa. Qualora pero' la pensione liquidata in basa alla legge 12 luglio 1908, risultasse minore di quella stabilita nella tabella delle pensioni approvata con l'allegato A alla legge 19 luglio 1906, n. 367, gli agenti avranno diritto alla maggiore pensione fissata da quest'ultima tabella.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de1 Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]LACAVA.

[11]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 19 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-11;479~art1 · fonte del testo

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