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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La pensione spettante al personale di truppa della R. guardia di finanza ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 427, e' liquidata in ragione dell'ammontare del rispettivo soldo fissato nella tabella A annessa alla detta legge, esclusi i soprassoldi annui stabiliti nella tabella stessa. Qualora pero' la pensione liquidata in basa alla legge 12 luglio 1908, risultasse minore di quella stabilita nella tabella delle pensioni approvata con l'allegato A alla legge 19 luglio 1906, n. 367, gli agenti avranno diritto alla maggiore pensione fissata da quest'ultima tabella.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de1 Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]LACAVA.
[11]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 19 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
