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Qualora, in attuazione del precedente art. 1, il trattamento di famiglia spettante dal 1° gennaio 1941-XIX risulti inferiore a quello in godimento al 31 dicembre 1940-XIX, la differenza sara' conservata a titolo di assegno ad personam da riassorbire con gli aumenti del trattamento medesimo, dovuti dopo l'anzidetta data del 1° gennaio 1941-XIX.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
