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[1]Con effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, al personale dipendente dai Comuni, dalle Provincie, dai relativi Consorzi, dalle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' concesso, in sostituzione del trattamento di famiglia, comunque denominato, di cui attualmente fruisca, quello appresso indicato:
- a)agli impiegati ed ai salariati di ruolo, l'indennita' di caro-viveri, nelle misure, alle condizioni e con le decorrenze stabilite per i segretari comunali;
- b)agli impiegati ed ai salariati non di ruolo, l'aggiunta di famiglia, nelle misure, alle condizioni e con le decorrenze stabilite per il personale statale non di ruolo contemplato dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
- c)al personale operaio, l'aggiunta di famiglia, nelle misure, alle condizioni e con le decorrenze previste per gli operai non di ruolo delle Amministrazioni statali dall'art. 11 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive modificazioni.
[2]La disposizione di cui alla precedente lettera c) non e' applicabile agli operai assunti dagli Enti di cui sopra per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a quindici giorni in un anno.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
