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Gli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina, collocati in ausiliaria, in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purche' abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.
Testo in vigore dal 31 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
