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Il termine stabilito nell'art. 4 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, per il mantenimento in servizio del personale straordinario addetto al 10 giugno 1940-XVIII all'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana e' prorogato a tre mesi dalla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
