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La proroga stabilita nell'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche nei riguardi dei funzionari di altro Amministrazioni dello Stato che, all'11 giugno 1940-XVIII, si trovavano investiti di carica di istituto del personale del ruolo di Governo presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana con apposito decreto del Ministro per l'Africa Italiana emanato di concerto con quello per le finanze, o addetti ai servizi tributari presso l'Amministrazione centrale medesima.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
