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[1]Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, numero 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonche' gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attivita' retribuita presso gli enti stessi.

[2]Il contributo e' dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art4 · fonte del testo

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