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[1]In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, il datore di lavoro puo' assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al muovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa e' effettuata in applicazione del presente articolo.

[2]Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente puo' essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennita' di licenziamento.

[3]All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente e' regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.

[4]Agli impiegati assunti a norma del 1° comma del presente articolo compete, se vengano richiamati alle armi, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge sino alla fine del richiamo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art31 · fonte del testo

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