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[1]Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennita' corrisposte ai sensi nell'art. 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'art. 9 per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.

[2]Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

[3]Se invece l'ammontare delle indennita' per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art12 · fonte del testo

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