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[1]All'art. 8 del R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, sono aggiunti i seguenti commi:
[2]«Pero', i militari di truppa, che abbiano frequentato un corso di pilotaggio aereo e non abbiano conseguito la nomina a sergente, sia per non aver superato le prove teoriche prescritte per il conferimento della nomina a pilota militare, sia perche' dichiarati inidonei al grado stesso per ragioni disciplinari, potranno conseguire la nomina a sergente, a senso delle disposizioni di cui alla prima parte del predetto articolo, quando abbiano frequentato con successo due successivi periodi di allenamento.
[3]«I piloti militari di aeroplano o di idrovolante, rivestenti grado di truppa, provenienti dai sottufficiali retrocessi o rimossi dal grado e ammessi a conservare la carica di pilota militare a senso dell'art. 5 della legge 20 giugno 1930, n. 958, potranno essere riammessi all'avanzamento e conseguentemente alla nomina a sergente dopo aver compiuto un periodo di allenamento, previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1930 predetta, e sempreche' le mancanze o i reati per i quali incorsero nella retrocessione o nella rimozione dal grado non siano da considerarsi, a giudizio del Ministero dell'aeronautica, come tali, da importare nei loro riguardi l'indegnita' a rivestire il grado di sottufficiale».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 2 luglio 1931 - Anno IX
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Balbo - Mosconi - Gazzera - Ciano - Sirianni.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1931 al 16 dicembre 2009
