Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque trasporti merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettando le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000. Chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti emanati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero dallo stesso emanate di concerto con quello per l'interno, a norma dell'articolo 2 della presente legge, ovvero non rispetti le condizioni di trasporto stabilite ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e' punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-10;579~art5 · fonte del testo
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