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Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E' consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di eta' inferiore agli anni 10. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verra' determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e dovra' risultare dalla carta di circolazione. Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.

Testo in vigore dal 22 giugno 1966 al 10 agosto 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;416~art1 · fonte del testo

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