Art. 3 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il comune di Bologna si riserva la proprieta' dei quadri e degli oggetti d'interesse storico e artistico esistenti nei locali come sopra ceduti.

[2]Si obbliga, pero', di' dare ai quadri ed agli oggetti di cui sopra un adeguato ordinamento nell'ambito dell'edificio attuale. Di tali materiali potra' essere effettuato deposito allo Stato, in tutto o in parte. I relativi atti saranno a suo tempo stipulati in base ad appositi inventari.

Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-26;666~convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art3 · fonte del testo

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