L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, e' garantita dallo Stato ed a tal fine dovra' essere approvata dal Ministro per il tesoro, il quale e' autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su uno o piu' fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati, per un importo pari a quello del mutuo. In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera nazionale combattenti, l'istituto mutuante ne dara' notizia al Ministro per il tesoro e lo Stato subentrera' negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

Testo vigente dal 18 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-16;231~art2 · fonte del testo

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