Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente statuto organico, ove e' detto «comando di Corpo d'armata» o «comandante di Corpo d'armata», deve intendersi sostituito rispettivamente il comando o il comandante della difesa territoriale, quando questi subentrino nelle funzioni dei rispettivi comandi o comandanti di Corpo d'armata)).
Testo in vigore dal 17 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
