Art. 5
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[2]Le domande degli interessati, in carta libera, devono essere dirette alla presidenza della Commissione presso il Comando del corpo d'armata di Milano, per il tramite dei Comandi territoriali di corpo d'armata i quali, previi necessari accertamenti, esprimeranno il loro parere sulle condizioni economiche dei richiedenti.
[3]La Commissione ha facolta' di assumere dirette informazioni, ogni qual volta ne ravvisi la necessita', prima di prendere la sua deliberazione.
[4]In ciascun anno allo stesso generale non puo' essere concessa, cumulativamente, somma maggiore di L. 3000.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
